Emotrasfusione - Risarcimenti
02 febbraio 2017
Per quanto riguarda le trasfusioni di sangue infetto, il Tribunale di Bari è sempre più orientato nel riconoscere l’indennizzo ex L. 210/92 e senza la necessità che i soggetti danneggiati debbano fornire loro la prova diabolica che le sacche di sangue somministrate all’epoca erano infette. Basterà quindi che gli emotrasfusi dimostrino semplicemente di aver subito nel passato una trasfusione. Mentre – e qui bisogna fare attenzione - sarà a carico del Ministero della Salute o struttura ospedaliera l’onere di dimostrare di aver vigilato sulla tracciabilità del sangue. Problema non da poco, anche per chi è in possesso di una sentenza favorevole, è quello di ottenere il dovuto risarcimento dalla Pubblica Amministrazione che normativamente ha reso impignorabili i propri beni. Allo stato attuale, riteniamo che lo strumento giuridico più efficace è quello del giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR.”
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